Newsletter N. 4 - Bonus straordinario per le famiglie
Bonus Straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Non è concesso ai “single”, a meno che non siano pensionati e con redditi da pensione.
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Non è concesso ai “single”, a meno che non siano pensionati e con redditi da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso:
- € 200,00 per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a € 15.000,00;
- € 300,00 per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a € 17.000,00;
- € 450,00 per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a € 17.000,00;
- € 500,00 per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a € 20.000,00;
- € 600,00 per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a € 20.000,00;
- € 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a € 22.000,00;
- € 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992) e reddito non superiore a € 35.000,00.
Diversamente dalla Social Card (Carta Acquisti), in questo caso non si fa riferimento all’ISEE, ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, sommando i seguenti redditi:
- da lavoro dipendente;
- redditi assimilati a lavoro dipendente;
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico;
- redditi fondiari, ma soltanto se percepiti insieme ad altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a € 2.500,00.
Non vengono ovviamente computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, che sono escluse da imposizione IRPEF.
Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi.
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.
La domanda va redatta sugli appositi moduli (reperibili presso qualsiasi CAAF), moduli che sono di due tipi:
- il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. E’ il 31 marzo 2009 se l’anno prescelto è il 2008.
- il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno 2009 nel caso si assuma a riferimento il 2008. Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta, entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori ed entro il mese di marzo per i pensionati.
Data la complessità della normativa, si consiglia di rivolgersi ad un CAF autorizzato.
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