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ANAGRAFE
CERTIFICAZIONI:
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, i certificati
rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati,
fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni,
hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita,
morte, titoli di studio, ecc
). Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (residenza,
stato di famiglia, ecc
).
Tutti i certificati, anche se scaduti, devono essere accettati dalla Pubblica Amministrazione.
A tal fine è necessaria una dichiarazione dell'interessato, non autenticata e scritta in fondo al certificato, che confermi che le dichiarazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
I certificati anagrafici possono essere ottenuti recandosi
presso gli uffici, nel rispetto della Legge anagrafica (1228/1954)
e del relativo Regolamento (D.P.R. 223/1989).
COSTI:
In base all'uso dichiarato dal richiedente, al certificato
sarà applicata l'eventuale marca da bollo (attualmente
pari ad €. 14,62) e i diritti di segreteria (€. 0,30
per i certificati in carta libera, €. 0,50 per
i certificati in bollo), oltre ad €. 0,30 a titolo di rimborso
stampati.
Possono, inoltre, essere richiesti per via postale, trasmettendo
la richiesta all'Ufficio Anagrafe - Piazza Matteotti,
1 - 46013 Canneto sull'Oglio (MN).
Nella richiesta vanno indicati: il tipo e il numero dei certificati
richiesti, il nominativo con luogo e data di nascita, l'uso
per il quale il certificato è richiesto.
All'interno della busta vanno inseriti: la somma corrispondente
al costo dei certificati (€. 0,60 o €.
0,80); una marca da bollo da €.
14,62, se necessaria; una busta affrancata con l'indirizzo
al quale
si desidera
vengano
inviati
i certificati; una fotocopia di un documento d'identità valido
del richiedente.
RILASCIO / RINNOVO CARTA DI IDENTITA' (ITALIANI)
REQUISITI: età minima per il primo rilascio anni 15;
VALIDITA': cinque anni dalla data di rilascio.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
n.3 foto tessera uguali e recenti, documento scaduto o denuncia
di furto. Per la validità
ai fini dell'espatrio è necessario sottoscrivere una
dichiarazione di inesistenza degli impedimenti al rilascio
del passaporto. Per i minorenni è necessaria la firma
dei genitori.
COSTI: €. 5,30 per diritto fisso di segreteria, da versare
al momento del ritiro.
TEMPO DI CONSEGNA: rilascio immediato.
La carta d'identità è valida per l'espatrio in tutti i Paesi
dell'Unione Europea e per gli altri Paesi con i quali sono
in vigore speciali accordi internazionali.
RILASCIO / RINNOVO CARTA D'IDENTITA' (STRANIERI)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Residenza nel Comune
Permesso di soggiorno valido
3 foto tessera uguali e recenti
VALIDITA': NON E' VALIDA PER L'ESPATRIO
COSTI: €. 5,30 per diritto fisso di segreteria, da versare al momento del
ritiro.
TEMPO DI CONSEGNA: rilascio immediato.
LASCIAPASSARE TURISTICO PER MINORI DI ANNI 15
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Domanda da indirizzare alla Questura di Mantova, da firmare presso l'Ufficio
Anagrafe
1 foto tessera del minore
Atto di assenso di entrambi i genitori
IL DOCUMENTO DEVE ESSERE INVIATO ALLA QUESTURA PER L'APPOSIZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPATRIO.
COSTI: €. 3,20.
RICHIESTA DI PASSAPORTO PER USO TURISTICO
DOCUMENTAZIONE:
Domanda indirizzata alla Questura, da firmare presso l'Ufficio
Anagrafe;
2 foto tessera
Marca amministrativa per passaporto da €. 40,29;
Ricevuta del versamento di €. 6,01 sul c/c postale n.
11056462 intestato alla Questura di Mantova - ufficio passaporti,
indicando come causale: costo del passaporto.
IL PASSAPORTO E' RILASCIATO DALLA QUESTURA DOPO CIRCA 20 GIORNI
DALLA RICHIESTA.
VALIDITA': il passaporto ha validità di 10 anni dalla
data del rilascio.
COSTI: €. 2,60.
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE (ITALIANI)
REQUISITI: dimora abituale
DOCUMENTAZIONE:
Documento di identità;
Sottoscrizione della dichiarazione di trasferimento della
propria residenza (ed eventualmente del proprio nucleo familiare),
con l'indicazione del Comune di provenienza, del nuovo indirizzo
e dell'eventuale nucleo di aggregazione;
Codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
Dati della patente di guida ed elenco dei numeri di targa
dei veicoli posseduti dal richiedente e dai componenti del
nucleo familiare che richiedono l'iscrizione.
SCADENZA: entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento (da
parte di un componente maggiorenne della famiglia).
TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE O DALL'ESTERO
(STRANIERI)
REQUISITI: dimora abituale
DOCUMENTAZIONE:
Regolare permesso di soggiorno (carta di soggiorno per cittadini
U.E.);
Passaporto valido e codice fiscale dei componenti il nucleo
familiare;
Documenti comprovanti la situazione di famiglia;
Atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato
civile (matrimonio, divorzio) a meno che tali dati siano già
in possesso di altro Comune Italiano;
Se in possesso: patente di guida italiana ed elenco dei numeri
di targa dei veicoli immatricolati in Italia posseduti dal
richiedente e dai componenti della famiglia.
SCADENZA: entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
DOCUMENTAZIONE:
Sottoscrizione della dichiarazione di cambio di abitazione
(Ufficio Anagrafe) con l'indicazione del nuovo indirizzo e
dell'eventuale nucleo di aggregazione;
Patente di guida ed elenco dei numeri di targa dei veicoli
posseduti dal richiedente e dai componenti della famiglia.
SCADENZA: entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento.
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2. STATO CIVILE
DENUNCIA DI NASCITA
La dichiarazione di nascita può essere resa indistintamente
da uno dei genitori e secondo una delle seguenti modalità:
entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria
dell'Ospedale o casa di cura dove è avvenuto il parto
(se esistente);
entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso
Comune, salvo diverso accordo tra gli stessi, la denuncia
deve essere presentata nel Comune di residenza della madre.
L'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di residenza del nato
avviene d'ufficio a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficiale
di Stato Civile che ha redatto l'atto di nascita.
L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO E' ABILITATO
AL RILASCIO DEL CODICE FISCALE DEI NUOVI NATI MEDIANTE COLLEGAMENTO
INTERNET CON IL MINISTERO DELLE FINANZE.
DOCUMENTAZIONE:
Documento di identità valido;
Attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale o casa di
cura dove è avvenuto il parto.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
REQUISITI PER LA DOMANDA:
Stato civile libero;
Maggiore età (per i minorenni autorizzazione del Tribunale
per i Minorenni competente per territorio);
Residenza nel Comune per almeno uno dei nubendi.
DOCUMENTI:
Richiesta di pubblicazione del Parroco (matrimonio concordatario)
o del Ministro di un culto riconosciuto dallo Stato Italiano
(matrimonio religioso non cattolico).
Per i cittadini stranieri: estratto dell'atto di nascita,
tradotto e legalizzato, e nulla osta al matrimonio rilasciato
dalla competente autorità consolare.
Tutti gli altri documenti sono richiesti d'ufficio dall'Ufficiale
di Stato Civile.
SCADENZA: il certificato di eseguita pubblicazione ha validità
di SEI MESI. Decorso tale termine senza che il matrimonio
sia stato celebrato, la pubblicazione deve essere ripetuta.
La pubblicazione deve essere effettuata per otto giorni nel
Comune di residenza di entrambi gli sposi.
E' opportuno che i nubendi si presentino per la richiesta
con almeno due mesi di anticipo sulla data fissata per la
celebrazione del matrimonio.
MATRIMONIO RELIGIOSO
Il matrimonio religioso, celebrato dinanzi al Parroco o ad
un Ministro di Culto riconosciuto, è valido agli effetti
civili se trascritto nei registri dello Stato Civile. La trascrizione
viene richiesta direttamente dal celebrante. Nell'atto è
possibile inserire la dichiarazione della scelta del regime
patrimoniale e l'eventuale dichiarazione di riconoscimento
di figli naturali.
MATRIMONIO CIVILE
Per la celebrazione del matrimonio civile è necessario
ACCORDARSI CON CONGRUO ANTICIPO con il Sindaco, o con altro
Ufficiale di Stato Civile autorizzato, sulla data e sul luogo
della celebrazione del matrimonio. Al momento della celebrazione
è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni.
Se uno degli sposi sia straniero e non conosca la lingua italiana
è necessaria la presenza di un interprete.
CONVENZIONI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni
può essere dichiarata nell'atto di matrimonio (sia
civile che religioso) al momento della celebrazione, oppure
successivamente mediante atto notarile. In assenza di dichiarazione,
varrà il regime patrimoniale della "comunione
dei beni".
E' possibile, inoltre, inserire nell'atto la dichiarazione
di riconoscimento di eventuali figli naturali.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
REQUISITI:
- art.5 Legge 5/2/1992, n.91: essere coniugati con cittadino/a
italiano/a e risiedere legalmente da almeno 6 mesi in Italia
(oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residenti
all'estero);
- art.9, lett.f), Legge 5/2/1992, n.91: essere legalmente
residenti in Italia da almeno 10 anni.
DOCUMENTAZIONE:
Varia secondo la casistica. L'ufficio di Stato Civile fornisce
informazioni, mentre l'istruttoria vera e propria compete
all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura.
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3. ELETTORALE
ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO (VOLONTARI)
REQUISITI RICHIESTI:
Essere elettori del Comune;
Essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o
Laurea;
Avere un'età compresa tra 18 e 70 anni;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38
del T.U. 361/1957.
MODALITA':
Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre
di ogni anno all'Ufficio elettorale del Comune di residenza,
che provvederà a trasmetterle alla Corte d'Appello
competente per l'esame delle candidature. IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI LA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
COMPETE ESCLUSIVAMENTE ALLA CORTE D'APPELLO.
ALBO DEGLI SCRUTATORI (VOLONTARI)
REQUISITI:
Essere elettori del Comune;
Aver assolto gli obblighi scolastici;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38
del T.U. 361/1957.
MODALITA':
Le domande vanno presentate entro il 30 novembre
di ogni anno all'Ufficiale Elettorale, che provvederà
all'esame delle stesse ed all'inserimento nell'Albo Comunale.
IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI GLI SCRUTATORI
VENGONO NOMINATI DALLA COMMISIONE ELETTORALE COMUNALE (CEC) TRA TUTTI GLI ISCRITTI NELL'ALBO COMUNALE
IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.
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4. ELENCHI DEI GIUDICI
POPOLARI
COSA SONO:
Sono elenchi di persone che possono essere invitate dal Tribunale
a rivestire l'incarico di Giudice Popolare (non togato) nel
corso dei processi.
L'aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari avviene
d'ufficio (con cadenza biennale) al compimento del 30° anno
di età, mediante domande da indirizzare al Sindaco.
Le domande di iscrizione devono essere presentate al sindaco
entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
Gli elenchi sono due: uno per la Corte d'Assise, per il quale
è richiesto il possesso della licenza di Scuola Media
Inferiore, l'altro per la Corte d'Appello, per il quale è
richiesto il possesso del Diploma di Scuola media Superiore.
REQUISITI:
Età compresa tra 30 e 65 anni;
Licenza di Scuola Media Inferiore (Corte d'Assise) o Diploma
di Scuola Media Superiore (Corte d'Appello);
Cittadinanza Italiana;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di procedimenti penali a carico.
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5. LEVA MILITARE
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2004 LA LEVA MILITARE E' STATA SOSPESA.
PERTANTO I NATI DALLA CLASSE 1986 IN POI NON VERRANNO PRECETTATI
PER ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA DI LEVA.
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Leva del Comune, oppure telefonare al numero
verde 1670-10010 della Direzione Generale della Leva e del
Reclutamento Obbligatorio, oppure consultare il sito internet
www.esercito.difesa.it
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6. AUTOCERTIFICAZIONE
COS'E' E A COSA SERVE:
Con l'adozione del D.P.R. 28.12.2000, n.445, a partire dal
7 marzo 2001 le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori dei
pubblici servizi non possono più richiedere certificati
ai cittadini, ma devono obbligatoriamente accettare le autocertificazioni.
L'art.46 del D.P.R. 445/2000 permette, infatti, al cittadino,
con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
di dichiarare al funzionario competente situazioni, fatti
e qualità personali di sua diretta conoscenza. Ai sensi
del citato D.P.R. questa dichiarazione non deve più
essere autenticata allorché la dichiarazione stessa
sia contenuta in un'istanza da presentarsi ad Amministrazioni
Pubbliche (Regioni, Province, Comuni, ASL, ecc.) o ad esercenti
di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, ecc.).
L'autocertificazione non è invece consentita per presentare
atti e documenti all'Autorità Giudiziaria.
Le autocertificazioni possono essere presentate anche ai privati
che vi consentono.
La sottoscrizione di atti di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, dovuto a ragioni di salute, è
sostituita dalla dichiarazione resa al pubblico ufficiale
dal coniuge, dai figli o da altro parente fino al 3° grado.
La dichiarazione può essere resa anche contestualmente
all'istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione e deve essere
firmata dal dichiarante davanti al dipendente addetto a ricevere
la documentazione, senza che sia effettuata alcuna autenticazione,
oppure accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un
valido documento di identità.
Con l'autocertificazione il cittadino risparmia sempre l'imposta
di bollo!
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione possono
essere sostituiti in modo definitivo, senza cioè dover
presentare in un secondo tempo il certificato vero e proprio,
i seguenti certificati: nascita, residenza, stato di famiglia,
cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, stato
civile, esistenza in vita, nascita di figli, decesso di congiunti,
posizione agli effetti militari, iscrizione in Albi ed Elenchi
tenuti dalla P.A., appartenenza ad Ordini Professionali.
SONO AUTOCERTIFICABILI, INOLTRE:
- Titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione,
aggiornamento e qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione
di benefici di qualsiasi tipo previsti da Leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
- Possesso del numero di codice fiscale, di partita I.V.A.
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'Anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
- Qualità di vivenza a carico;
- Tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello Stato Civile;
- Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
E' da ricordare che la Pubblica Amministrazione è
tenuta a verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute.
Pertanto i vari uffici pubblici provvederanno d'ufficio a
controllare la veridicità di quanto dichiarato: nel
caso di falsa dichiarazione il cittadino incorrerà
in pesanti sanzioni penali e decadrà dagli eventuali
benefici connessi alla presentazione della falsa dichiarazione.
ATTENZIONE: l'autocertificazione non è una
prerogativa dell'Ufficio Anagrafe! Tutti gli uffici comunali
(ed anche tutti gli altri uffici della Pubblica Amministrazione
o dei gestori di pubblici servizi) sono tenuti a riceverla,
ad accettarla e ad essere in possesso della relativa modulistica.
ISTANZE RIVOLTE AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le firme su istanze rivolte ad una Pubblica Amministrazione
NON SONO SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE se vengono apposte in
presenza del funzionario addetto all'istruttoria della pratica,
ovvero se siano presentate unitamente a fotocopia NON AUTENTICATA
di un documento di identità valido (per documento di
identità valido si intende: carta d'identità,
passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di
pensione, patentino per la conduzione di impianti termici,
porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
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